Fonte: @nmvi Oggi
Definite le procedure di controllo e monitoraggio sull’etichettatura facoltativa delle carni bovine: i risultati nella Banca Dati Vigilanza.
Ai fini dell’applicazione delle norme comunitarie relative all’etichettatura delle carni bovine (Regolamento n. 1760/2000), in Italia l’autorità competente è il Mipaaf che, in questa veste, ha pubblicato le disposizioni applicative del DM 16 gennaio 2015 sull’etichettatura facoltativa delle carni bovine. Si tratta di informazioni facoltative, apposte sulle etichette delle confezioni di carne bovina (preconfezionati e preincartati), che possono riguardare: a) l’animale: razza o tipo genetico, indicazioni relative al benessere animale; b) l’allevamento: azienda di allevamento, sistema di allevamento, la razione alimentare, i trattamenti terapeutici, l’epoca di sospensione dei trattamenti terapeutici, indicazioni relative all’alimentazione; c) la macellazione: periodo di frollatura delle carni.
Attività di controllo e di informazione – Per una corretta applicazione della normativa relativa all’etichettatura delle carni bovine, il Mipaaf dispone che gli organismi indipendenti autorizzati a svolgere controlli nell’ambito dei disciplinari, nonché gli operatori e le organizzazioni autorizzate ad etichettare la carne bovina, forniscano alcune informazioni sulla loro attività di controllo e sull’organizzazione di filiera.
– Le inadempienze gravi sull’applicazione del disciplinare di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale 16 gennaio 2015, andranno comunicati al Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) e alla Regione competente- a cura degli organismi indipendenti di controllo. Oltre alle inadempienze dovranno essere comunicati anche i provvedimenti adottati e le misure correttive suggerite. Tutte le attività svolte confluiranno nella relazione annuale per il Mipaaf.
– Le organizzazioni in possesso di disciplinari di etichettatura delle carni bovine devono trasmettere al Mipaaf, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati sintetici della banca dati e gli elenchi dei partecipanti ai diversi segmenti della filiera.
BDV – Dal 1° gennaio 2017 gli obblighi di trasmissione delle informazioni sono assolti dagli organismi indipendenti di controllo attraverso il caricamento nella Banca Dati Vigilanza (BDV); l’inserimento delle informazioni nella BDV costituisce comunicazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 882 del 29 aprile 2004. La mancata o non corretta comunicazione rappresenta carenza nell’espletamento dei compiti assegnati, ai sensi del medesimo regolamento.
Errata corrige – Il Mipaaf apporta infine una correzione all’articolo 10 (etichette), comma 1 lettera b) del decreto ministeriale 16 gennaio 2015, riguardante l’informazione relativa all’ ”azienda di allevamento”, che risulta riportata erroneamente tra le informazioni per le quali è necessario il possesso di un disciplinare di etichettatura. La definizione corretta risulta la seguente:
“b) l’allevamento: sistema di allevamento, la razione alimentare, i trattamenti terapeutici, l’epoca di sospensione dei trattamenti terapeutici, indicazioni relative all’alimentazione;”